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Arriva la legge per i professionisti senz'Albo: ecco le nuove regole per un milione e mezzo di operatori

Per le professioni «senz'albo» il Natale arriva in anticipo. La commissione Attivit produttive della Camera ha approvato ieri la legge che li riguarda. Il provvedimento è stato votato dalla maggioranza qualificata (il 50% più 1) ed è passata con 20 voti favorevoli, due contrari e un astenuto. Dato che la Commissione è composta da 45 persone, il rischio di non farcela è stato molto alto fino all'ultimo.

È la prima volta che tutte le "arti e professioni" che sono nate negli ultimi anni hanno trovato una norma che li riconosce. La legge, definita «Disposizioni in materia di professioni non regolamentate», sancisce, in 11 articoli, regole non obbligatorie, per l'esercizio dell'attivit nel mercato. Stiamo parlando di attivit che esistono, alcune da molti anni, altre più recenti, e che "sul campo" hanno trovato una loro clientela, come gli osteopati, i grafologi, i sociologi, i kinesiterapisti, i councelor, gli amministratori di condominio e molti altri. Un elenco esaustivo non esiste, e anche sul numero ci sono cifre diverse. Per alcuni questi professionisti sono poco più di un milione e mezzo, per altri arrivano a tre milioni. Una massa di lavoratori autonomi, quindi, che finora ha operato senza un "sentiero comune". È da tempo che chi svolge queste attivit professionali cerca un "riconoscimento": e anche qui i numeri non sempre coincidono, per alcuni sono vent'anni, per altri addirittura trenta. A creare le condizioni per giungere ad avere una legge ad hoc è stata l'Unione Europea, che da tempo sta lavorando per facilitare la libera circolazione del lavoro.

La legge approvata ieri non impone nulla, a partire dall'iscrizione a un'associazione (obbligo che, invece, esiste negli Ordini); lascia ampia libert di scelta, indicando, però, il sentiero da seguire. Non esiste, dunque, l'obbligo di essere iscritto a un'associazione, ma chi sceglie di farlo deve attenersi ad alcune regole. Così come la stessa associazione ha l'obbligo di svolgere una serie di compiti che vanno dalla formazione, alla gestione delle controversie.

Finora ogni professione non regolamentata si è mossa da sola per cercare di porre le basi per un'offerta di qualit . Una strategia scelta da alcune di loro è stata quella di rivolgersi all'Uni (l'Ente nazionale di normazione) per avere una norma tecnica. E la legge approvata ieri promuove proprio l'autoregolamentazione volontaria (articolo 6) attraverso l'Uni.

Gli Ordini non nascondono la loro delusione. Diverse professioni ordinistiche, come i commercialisti e gli psicologi, hanno sottolineato il rischio di confusione che sar generato dall'uso del termine "professionista" esteso anche a chi non ha fatto un esame di Stato. Questo timore è diventato un cavallo di battaglia della parlamentare Maria Grazia Siliquini, che fino all'ultimo ha cercato di far modificare il testo della norma approvato ieri e che dopo il voto ha detto: «Alla prossima legislatura spetter il gravoso compito di rivedere i termini di questa legge e risanare gli errori compiuti». Di contro i presidenti delle associazioni come Arvedo Marinelli (Ancot), Luigi Pessinna (Ancit), Riccardo Alemanno dell'Int e Roberto Falcone (Lapet) - tutti tributaristi – non trattengono la loro soddisfazione: non si tratta però di un traguardo, tendono a sottolineare, ma di un importante punto di parteza. Secondo Giorgio Berloffa, presidente di Cna professioni, un grande merito va alla presidente della commissione, Manuela Dal Lago, per come ha condotto a compimento l'intero iter. E aggiunge: «Ringrazio Siliquini, ma la sua tenacia e determinazione meritavano una causa migliore».


20 dicembre 2012

      

Legge di Regolamentazione delle discipline Mediche non convenzionali

A.C. 137 e abbinate. Medicine e pratiche non convenzionali.

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE

Capo IV.

OPERATORI PROFESSIONALI DELLE DISCIPLINE BIO-NATURALI

Art. 21.

(Definizione e individuazione delle discipline bio-naturali).

1. Sono definite discipline bio-naturali le pratiche che stimolano le risorse naturali dell'individuo e sono mirate al benessere, alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio psicofisico e quindi volte a generare una migliore qualit della vita. Le discipline bio-naturali hanno inoltre le finalit di favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilit di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e di stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entit globale e indivisibile. Fermo restando tali caratteristiche di base comuni, ogni disciplina utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale specifico da cui prende origine.

2. Le discipline bio-naturali di nostra pertinenza sono individuate nei seguenti indirizzi:

a) Naturopatia;

b) Shiatsu;

Art. 22.

(Profili e competenze professionali degli operatori delle discipline bio-naturali).

1. È individuato il profilo professionale dell'operatore delle discipline bio-naturali per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21.

2. Il profilo professionale degli operatori di ciascuno degli indirizzi delle discipline bio-naturali è il seguente:

a) l'operatore professionale della naturopatia può intervenire sulla persona in stato di salute nell'ambito dell'educazione, prevenzione e assistenza al benessere della persona, con metodiche manuali, bioenergetiche e nutrizionali. L'operatore naturopata opera attraverso l'educazione-informazione sui principi dell'alimentazione naturale, sull'igiene della persona, sull'attivit fisica e sui corretti stili di vita, attraverso l'educazione all'abitare, secondo i principi della bio-architettura, l'utilizzo di tecniche di massaggio, di rilassamento e di respirazione. Sono comunque espressamente proibiti sia la prescrizione di farmaci e di prodotti erboristici, sia la effettuazione di qualsiasi forma di manipolazione chiropratica e osteopatica;

b) l'operatore professionale dello shiatsu, tecnica manuale non invasiva di origine estremo-orientale, con diversi stili e metodiche operative, opera allo scopo di preservare lo stato di salute della persona e di attivare la capacit di riequilibrio delle funzioni vitali attraverso la pressione di punti specifici, stiramenti e manovre di mobilizzazione attiva e passiva. L'insieme di specifici percorsi formativi, le competenze acquisite, le metodiche applicate e gli obiettivi degli operatori professionali dello shiatsu non coincidono, né sono in conflitto con altre figure professionali appartenenti al settore sanitario e non.

3. Gli operatori professionali delle discipline bio-naturali svolgono, con titolarit e autonomia professionale nell'ambito delle proprie competenze, le attivit dirette alla prevenzione primaria e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva; non effettuano diagnosi, né alcuna attivit di tipo sanitario, non utilizzano farmaci, e la loro attivit professionale si esplica nella promozione del benessere, educando a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane e a maggiore consapevolezza di comportamenti rispettosi dell'ambiente.

Art. 23.

(Formazione professionale e accreditamento degli enti formativi delle discipline bio-naturali).

1. All'esercizio delle discipline bio-naturali si accede con un percorso di formazione e di abilitazione definito nei suoi principi fondamentali dalla presente legge.

2. Per l'accesso ai corsi di formazione professionale dell'operatore professionale delle discipline bio-naturali è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore o di un titolo equiparato alla data di iscrizione al corso.

3. Il monte ore minimo per la formazione professionale è pari a 1200 ore all'interno di un corso di almeno 3 anni.

4. La didattica è strutturata per moduli e aree disciplinari. Ogni corso comprende i seguenti moduli didattici:

a) un modulo di base;

b) un modulo professionalizzante.

5. Il modulo di base, di almeno 300 ore, prevede la formazione teorica generale e di base, comprendente i modelli culturali e scientifici convenzionali ed è comune ai diversi indirizzi.

6. Il modulo professionalizzante, di almeno 900 ore, prevede per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21, la formazione teorica specifica, esercitazioni teorico-pratiche, stage formativi e tirocinio.

7. Il corso formativo si conclude con la certificazione di avvenuta frequenza e partecipazione agli esami di idoneit il cui esito positivo abilita alla professione e costituisce il presupposto per il conseguimento del diploma di operatore professionale in discipline bio-naturali per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21.


Legge 19 maggio 1971, n. 403

PROFESSIONE SANITARIA AUSILIARIA DEI MASSAGGIATORI E DEI MASSOFISIOTERAPISTI

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1971, n. 162

Articolo 1

La professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del

Ministro per la sanit , sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.

Gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo se queste sono effettuate da massaggiatori e massofisioterapisti diplomati, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.

Profilo professionale

Il profilo professionale del massofisioterapista è contemplato nel decreto 7 settembre 1976 “Il massofisioterapista è in grado di svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all’opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell’impiego in enti pubblici e privati, nell’ambito delle disposizioni di legge. Pertanto esegue ed applica tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull’ammalato secondo le istruzioni del sanitario, a livello di personale ausiliario e di terapista della riabilitazione.”


Legge 1 febbraio 2006, n. 43

"Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006

ART. 1

(Definizione).

1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanit 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attivit di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.

2. Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1.